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Contaminazione accidentale da allergeni: come comportarsi con l'etichetta?

 

etichetta

     

DOMANDA

Gentilissimi con l'entrata in vigore del Reg 1169/2011 in data 13 dicembre 2014 viene inserita una novità che riguarda l’indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, ciò sembra (è cosi?) superare la dicitura precedente ʺpuò contenere tracce....ʺ.

Il mio quesito è il seguente: cosa succede se l'alimento non contiene tra gli ingredienti allergeni specificati dalla legge ma viene prodotto in una cucina o laboratorio in cui ci può essere contaminazione? Come ci si deve comportare in fase di redazione dell'etichetta?
Pierpaolo da Modica

     

LA NOSTRA RISPOSTA

Il regolamento UE 1169/2011 ha portato importanti novità in tema di etichettatura. Secondo il regolamento, infatti, le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili e viene esplicitata la dimensione dei caratteri secondo cui tali indicazioni sono stampate sull’imballaggio o sull’etichetta. Nel testo di legge, inoltre, sono riportate le indicazioni che devono essere presenti in etichetta e, tra queste, è compreso "qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata". In particolare, viene indicato che le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze e che sono elencati in detto allegato devono figurare nell'elenco degli ingredienti e "la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo e in mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II".


Gli allergeni devono essere indicati per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, gli operatori del settore della ristorazione sono, pertanto, obbligati ad indicare nell'elenco degli ingredienti gli allergeni eventualmente presenti. Risultano, al momento, non disciplinate le condizioni di utilizzo del claim «può contenere tracce di …», che non viene considerato tra le indicazioni obbligatorie dell'etichetta ma lasciato alla libera volontà delle aziende alimentari. L’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, o l’importatore nel mercato dell’Unione, risulta responsabile delle informazioni sugli alimenti e deve assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

 

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