Contaminazione accidentale da allergeni: come comportarsi con l'etichetta?
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DOMANDA Gentilissimi con l'entrata in vigore del Reg 1169/2011 in data 13 dicembre 2014 viene inserita una novità che riguarda l’indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, ciò sembra (è cosi?) superare la dicitura precedente ʺpuò contenere tracce....ʺ. Il mio quesito è il seguente: cosa succede se l'alimento non contiene tra gli ingredienti allergeni specificati dalla legge ma viene prodotto in una cucina o laboratorio in cui ci può essere contaminazione? Come ci si deve comportare in fase di redazione dell'etichetta? |
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LA NOSTRA RISPOSTA Il regolamento UE 1169/2011 ha portato importanti novità in tema di etichettatura. Secondo il regolamento, infatti, le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili e viene esplicitata la dimensione dei caratteri secondo cui tali indicazioni sono stampate sull’imballaggio o sull’etichetta. Nel testo di legge, inoltre, sono riportate le indicazioni che devono essere presenti in etichetta e, tra queste, è compreso "qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata". In particolare, viene indicato che le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze e che sono elencati in detto allegato devono figurare nell'elenco degli ingredienti e "la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo e in mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II".
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