L’etichetta dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore nell’ambito del mercato nazionale nonché la loro presentazione e relativa pubblicità sono disciplinate dal decreto legislativo 109/1992. Secondo questa norma “l’etichetta rappresenta l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.
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L’etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e deve essere effettuata in modo da:
- non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
- non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
- non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
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Scopri come deve essere...
L'etichetta del latte
L'etichetta delle carni
L'etichetta dei prodotti della pesca
L'etichetta dei prodotti preconfezionati/preincartati
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I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
- la denominazione di vendita;
- l’elenco degli ingredienti, indicandoli in ordine decrescente;
- la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l’uso, ove necessario;
- il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;
In materia di etichettatura la normativa di riferimento è stata tuttavia aggiornata recentemente dal Parlamento Europeo con l’emanazione del Regolamento (UE) 1169/2011.
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Scopri... lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare gestito dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino
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Scopri... le schede pratiche "Leggi l'etichetta e scegli l'alimento giusto" proposte dal Ministero della Salute
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una buona occasione.it
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Scopri... gli opuscoli di approfondimento creati dall'Università di Torino - Sezione di Scienze Merceologiche dedicati all'etichettatura dei prodotti alimentari e in particolare:
- passata di pomodoro
- gelato
- latte fresco intero pastorizzato
- uova fresche
- olio d'oliva
- simbologia: le indicazioni facoltative
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Se vuoi saperne di più...
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