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IGP

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) rappresenta un marchio di origine che viene assegnato dall’Unione Europea a prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità o caratteristica dipende dall'origine geografica, e per i quali la produzione, la trasformazione o la elaborazione avviene in un'area geografica definita.
Affinché un prodotto ottenga il marchio di origine IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle regole produttive descritte nel disciplinare di produzione relativo al prodotto stesso, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

 

Per potersi fregiare di questo titolo un prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Essere originario di tale regione;
2. Avere una determinata qualità, reputazione o un'altra caratteristica che possa essere attribuita all'origine geografica;
3. La produzione e/o trasformazione e/o elaborazione devono avvenire nell'area geografica determinata.

I Regolamenti comunitari CE 510/2006 e CE 1898/2006 stabiliscono le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana e dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti agricoli. In Italia tali produzioni sono tutelate grazie al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 Maggio 2007 “Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006”.

La denominazione IGP costituisce una valida garanzia sia per il consumatore, che consuma prodotti ottenuti secondo rigidi disciplinari, sia per gli stessi produttori, nei confronti di eventuali imitazioni e concorrenza sleale.
Molti prodotti alimentari hanno ottenuto il riconoscimento IGP; tra questi si annoverano ad esempio la Nocciola del Piemonte, il Prosciutto di Norcia, l’Aceto Balsamico di Modena, la Bresaola della Valtellina, il Cappero di Pantelleria. Per permettere al consumatore di riconoscere facilmente un prodotto che si fregia del marchio di origine IGP, sull’etichetta viene apposto questo simbolo: 

 

 

Il numero di prodotti tutelati da questo marchio è in continua evoluzione; è possibile prendere visione dei nuovi alimenti nel documento ministeriale “Denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 510/2006 (aggiornato al 21/02/2012)” per i quali è stato avviato l’iter di registrazione IGP. Attualmente 8 nuovi prodotti, che devono riportare in etichetta la dicitura “protezione transitoria”, sono al vaglio della Commissione Europea. In caso di riscontro positivo da parte della Commissione il prodotto potrà avvalersi della denominazione IGP e del logo comunitario riportati in etichetta.

 

Per saperne di più:

- Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimenti.
- Circ. 28 giugno 2000, n. 4, recante modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative.
- D.M.17 novembre 2006 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n.510/2006".

 

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scheda realizzata a cura di S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni