Stampa

DOP

La Denominazione di Origine Protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'Unione Europea a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. La DOP nasce nel 1992 grazie al Regolamento CEE n° 2081/92 che comprende solamente i prodotti agroalimentari; vini e bevande alcoliche sono regolati da una differente normativa. 

I prodotti alimentari che possono richiedere il marchio di tutela DOP devono rientrare i una delle seguenti categorie:

- Carni
- Formaggi
- Oli di oliva
- Oli essenziali
- Ortofrutticoli e cereali
- Pesci, molluschi, crostacei freschi
- Preparazioni di carni
- Prodotti di panetteria
- Aceti (diversi dagli aceti di vino)
- Altri prodotti (spezie ecc.)
- Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

Affinché un prodotto ottenga il marchio DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, ecc.) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori della determinata zona produttiva.

Per diventare tale, ogni prodotto DOP deve rispettare un disciplinare di produzione che vincola tutte le fasi della produzione e della trasformazione. Le regole del disciplinare vengono stabilite dai produttori e dagli enti che valutano le istanze di certificazione. Tale disciplinare di produzione deve comprendere:

  • il nome del prodotto agricolo o alimentare DOP;
  • la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche dello stesso;
  • la delimitazione della zona geografica e gli elementi che legano il prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento;
  • la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente geografico;
  • gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o le diciture equivalenti;
  • le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.


 

Generalmente tutti i prodotti DOP hanno un consorzio di tutela, un organismo composto da produttori e/o trasformatori aventi come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dello stesso. Essi hanno anche un ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza sulle produzioni, per evitare abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio della denominazione. Per permettere al consumatore di riconoscere facilmente un prodotto che si fregia del marchio di tutela DOP sull’etichetta viene apposto il simbolo riportato a lato.

 

Per saperne di più:

- Legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante le “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999”.
- Decreto 12 aprile 2000 recante le “Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)”.
- Decreto 12 aprile 2000 recante la “Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)”.
- Decreto 12 settembre 2000 n. 410 recante la “Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali”.
- Decreto 12 ottobre 2000 recante la “Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l’Ispettorato centrale repressione frodi nell’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP”.
- Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante le “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”.
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
- Decreto 21 maggio 2007 recante la “Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006”.
- Accordo TRIPs – TradeRelatedAspects of IntellectualPropertyRights, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio” ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747.
- Regolamento CE. N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regolamento (CE) 20 marzo 2006, n. 509/2006, Regolamento del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regolamento CE N. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il Reg. CE N. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

 

Torna a BIO - DOP - IGP - PAT

scheda realizzata a cura di S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni