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L'etichetta

L’etichetta dei prodotti alimentari destinati alla vendita al consumatore nell’ambito del mercato nazionale nonché la loro presentazione e relativa pubblicità sono disciplinate dal decreto legislativo 109/1992. Secondo questa norma “l’etichetta rappresenta l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare”.

    

L’etichetta è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e deve essere effettuata in modo da:

  • non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sull’identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
  • non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
  • non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
  • non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.   

Scopri come deve essere...

L'etichetta del latte

L'etichetta delle carni

L'etichetta dei prodotti della pesca

L'etichetta dei prodotti preconfezionati/preincartati

                    

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

  1. la denominazione di vendita; 
  2. l’elenco degli ingredienti, indicandoli in ordine decrescente;
  3. la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
  4. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
  5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; 
  6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  7. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  8. una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
  9. le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  10. le istruzioni per l’uso, ove necessario;
  11. il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;

In materia di etichettatura la normativa di riferimento è stata tuttavia aggiornata recentemente dal Parlamento Europeo con l’emanazione del Regolamento (UE) 1169/2011.

 

     

 

 

Scopri...  lo sportello etichettatura e sicurezza alimentare gestito dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino

     
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Scopri...  le schede pratiche "Leggi l'etichetta e scegli l'alimento giusto" proposte dal Ministero della Salute 

     

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Scopri... gli opuscoli di approfondimento creati dall'Università di Torino - Sezione di Scienze Merceologiche dedicati all'etichettatura dei prodotti alimentari e in particolare:

  • passata di pomodoro
  • gelato
  • latte fresco intero pastorizzato
  • uova fresche
  • olio d'oliva
  • simbologia: le indicazioni facoltative
     
 

Se vuoi saperne di più...